Niente pillola del giorno dopo per decisione del medico obiettore di coscienza. L’episodio denunciato da una ragazza sulla pagina Facebook di Obiezione respinta, la piattaforma autogestita nata come costola di Non una di meno, rischia di riaccendere il dibattito, mai domato in realtà, tra il diritto del personale medico all’obiezione e quello delle donne di decidere autonomamente rispetto alla propria gravidanza e alla propria salute. Tanto più che in questa occasione si è aggiunto un ulteriore elemento di discussione: la pillola del giorno dopo può essere considerata abortiva, dato che sembra esistere in merito una confusione e un’imprecisione piuttosto diffuse?

Partiamo dal principio, ovvero dal post pubblicato da Obiezione respinta.

Dopo aver letto il foglio qua sotto esposto dal mio dottore, mi sono recata all’Ospedale di Comunità “Santa Colomba” di Savignano Sul Rubicone dove mi hanno reindirizzato dal mio medico dicendomi che non potevo usufruire della guardia medica e del pronto soccorso perché è compito del mio medico di prescrivermi la pillola del giorno dopo. Mi sono allora recata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena dove si sono rifiutati di prescrivermela e mi hanno a loro volta reindirizzato al Consultorio Familiare di Cesena dove il medico me l’ha prescritta dopo una lunga sgridata e dopo aver insistito lungamente sull’utilizzo di anticoncezionali ormonali.

Una vera e propria odissea, purtroppo non priva di giudizi e pressioni psicologiche non da tutti sostenibili, per riuscire a usufruire di un servizio che, invece, può e deve essere garantito in tempi decisamente più rapidi. Ciò che genera dubbi e confusione a riguardo, lo abbiamo appena detto, è la posizione di alcuni medici rispetto ai metodi di interruzione della gravidanza, in cui taluni fanno rientrare anche Norlevo, la pillola del giorno dopo. Erroneamente, però, visto che quest’ultima non può essere considerata alla stregua di un metodo abortivo, ma semmai un cosiddetto contraccettivo di emergenza, come spiegato approfonditamente anche da medici e associazioni varie.

La pillola non è interruzione di gravidanza ma contraccezione post coitale

Fonte: Ansa

La legge 194, che regola l’interruzione di gravidanza nel nostro paese e, all’articolo 9, dell’obiezione medica, parla espressamente di aborto, ma non di contraccezione, ambito nel quale rientra invece la pillola del giorno dopo.

A livello scientifico, come fa presente anche l’associazione atea Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti), il Norlevo è un  contraccettivo post-coitale, d’emergenza. La pillola del giorno dopo infatti agisce alternativamente prevenendo l’ovulazione che ancora deve avvenire o, qualora l’ovulo sia già stato fecondato, modificando la cavità uterina in modo da impedirne l’annidamento. Gli effetti verrebbero totalmente annullati qualora fosse già iniziata una gravidanza, ovvero nel momento in cui l’ovulo si è già annidato. A riprova di tale posizione, Uaar cita la  sentenza 8465/2001 del Tar del Lazio, in cui si legge, in un estratto:

Il decreto che autorizza la commercializzazione del ‘Norlevo’ non contrasta con la legge n. 194/1978, poiché il farmaco autorizzato agisce con effetti contraccettivi in un momento anteriore all’innesto dell’ovulo fecondato nell’utero materno.

Dunque non vi è nessuna contravvenzione alla legge 194; per questo, proseguono sul sito Uaar

Non vi è alcuna pratica abortiva e conseguentemente non può esservi alcun rifiuto motivato dal fatto di essere obiettore per le interruzioni di gravidanza.

Lo stesso concetto è ribadito dall’Associazione Luca Coscioni, che spiega come la pillola del giorno dopo sia in grado di agire solo fino a che non salgano i livelli plasmatici dell’ormone LH (l’ormone luteinizzante), che precedono l’ovulazione, e che rientri nella categoria dei contraccettivi d’emergenza, ovvero quelli

… in grado di fornire alla donna un mezzo privo di rischio per prevenire una gravidanza indesiderata dopo un rapporto sessuale non protetto, o in caso di fallimento del metodo contraccettivo.

Come chiarito nel World Health Report 2005.

Insomma, un medico può rifiutarsi di prescrivere o dare, nel caso del farmacista, la pillola del giorno dopo?
Ecco cosa dice la legge, l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia:

Cosa dicono OMS, FIGO e la legge sull’obiezione?

Fonte: web

Nelle linee guida sulla contraccezione del 2004, l’OMS considera la contraccezione d’emergenza ormonale “senza restrizioni d’uso“; la pillola del giorno dopo rientra nella Classe 1, come farmaco contraccettivo, della stessa Organizzazione, il cui parere, in materia di gravidanza, peraltro, è che essa inizi non con la fecondazione, ma con l’impianto dello zigote nell’utero materno.

Secondo l’OMS non esiste nessuna circostanza nella quale il rischio derivante dalla contraccezione d’emergenza ne superi il beneficio. Assumere la pillola del giorno dopo non rende necessarie visite o esami del sangue, né è indicato alcun follow-up dopo l’assunzione, mentre si raccomanda di effettuare un test di gravidanza se la mestruazione ritarda o non ha le caratteristiche solite.

Allo stesso modo, la Federazione Italiana di Ginecologia e Ostetricia (FIGO), come riporta medicitalia.it, invita i medici a rendere la contraccezione d’emergenza

Facilmente disponibile ed accessibile in ogni momento a tutte le donne.

Infine, occorre considerare anche la regolamentazione dell’obiezione di coscienza nel nostro paese, di cui si parla nell’articolo 9 della legge 194 del 1978.

Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell’ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell’abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all’interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.

Si evince chiaramente, anche dalla legge, che l’obiezione di coscienza non riguardi in alcun modo i metodi contraccettivi di emergenza, per cui è richiesta una RNR (ricetta non ripetibile), ma solo i casi di interruzione volontaria di gravidanza, che necessitano di una diagnosi di gravidanza, o la procreazione medicalmente assistita, regolata dalla legge 40/04, per cui è necessario il ricorso a tentativi di fecondazione non naturali.

A ulteriore precisazione, il dottor Nicola Blasi, sul sito di medicitalia, ribadisce:

Una ragazza che si veda rifiutata la contraccezione d’emergenza (pillola del giorno dopo) in un consultorio o una struttura pubblica è autorizzata a denunciare l’accaduto all’autorità giudiziaria perché da questo rifiuto potrebbe generarsi un danno sia fisico che psicologico, per la possibilità di insorgenza di una gravidanza indesiderata.

Stando alla legge, come scrive l’Associazione Luca Coscioni:

In ogni caso, il medico che rifiuta di prescrivere il contraccettivo di emergenza è tenuto ad  inviare la ragazza ad un collega non obiettore che sia disposto in tempi brevi a fare la prescrizione.

Prescrizione sì o no?

Fonte: web

Va chiarito, prima di tutto, che in moltissimi paesi del mondo la pillola del giorno dopo viene venduta senza obbligo di prescrizione. Il codice deontologico dei medici, all’articolo 19, parla di “Rifiuto dell’opera professionale“, fatte salve le circostanze in cui tramite tale comportamento non si procurino danni gravi e immediati alla salute della persona, perciò in realtà è prevista anche la possibilità di rifiutare la prescrizione di un farmaco. Tuttavia, con la determina AIFA n. 219 del 1° febbraio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2016, è stato soppresso l’obbligo di prescrizione per il farmaco Norlevo, per le donne italiane maggiorenni, mentre per quanto riguarda le ragazze minorenni è necessaria la prescrizione e si applica l’articolo 2 della legge 194/78. Ciò vuol dire che le minorenni potranno avere il farmaco solo dietro RNR.  Benché un parere non vincolante del Comitato Nazionale per la Bioetica sostenga che l’obiezione di coscienza potrebbe estendersi anche alla prescrizione della pillola del giorno dopo, pur se in assenza di una gravidanza accertata, per le minori, in ogni caso il medico che rifiuta di prescrivere il contraccettivo di emergenza è tenuto a inviare la ragazza a un collega non obiettore, che sia disposto in tempi brevi a fare la prescrizione. Nel caso poi in cui il farmacista si rifiuti di dispensare il contraccettivo senza prescrizione, occorre presentargli copia della determina AIFA del 1° febbraio 2016.

Ma se ci si trova di fronte a medici che, nonostante tutto, si rifiutano? Ecco cosa fare:

A chi rivolgersi in caso di rifiuto

Fonte: facebook

Qualora una donna, anche minorenne, si veda respinta dal farmacista la richiesta di poter comprare la pillola del giorno dopo, quest’ultima ha il diritto di denunciare il fatto presso le autorità, poiché tale comportamento violerebbe l’articolo 38 del R.D. del 30 settembre 1938, n. 1702,  in cui si legge:

I farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui siano provvisti e di spedire ricette firmate da un medico per medicinali esistenti nella farmacia. I farmacisti richiesti di specialità medicinali nazionali, di cui non siano provvisti, sono tenuti a procurarle nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l’ammontare delle spese di porto.

L’Associazione Luca Coscioni, sulla pagina Soccorso Civile del proprio sito Web, può offrire un supporto a coloro che hanno intenzione di segnalare o denunciare inadempienze rispetto alla prescrizione e alla vendita della pillola del giorno dopo, così come Uaar o Obiezione Respinta.

Peccato poi non esista anche una legge che impedisca a questi professionisti di erogare, insieme ai farmaci, anche giudizi non richiesti. Giudizi non solo inutili, ma potenzialmente dannosi per la donna che li riceve, anche perché privi di qualsiasi conoscenza medica, umana e psicologica della persona che hanno di fronte.

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